1. È istituita la Conferenza per Roma capitale, di seguito denominata «Conferenza», composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato, che la presiede, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco metropolitano. Partecipano alle riunioni
a) l'intesa sul programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale e sul relativo piano finanziario di cui agli articoli 7 e 8;
b) l'accordo sull'elenco delle operazioni o degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio di cui all'articolo 9;
c) l'accordo sull'ammontare del contributo ordinario che lo Stato annualmente trasferisce alla città metropolitana di Roma di cui all'articolo 12.