Art. 6.
(Conferenza per Roma capitale).

      1. È istituita la Conferenza per Roma capitale, di seguito denominata «Conferenza», composta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da questi delegato, che la presiede, dal presidente della regione Lazio e dal sindaco metropolitano. Partecipano alle riunioni

 

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della Conferenza i Ministri interessati per la trattazione delle questioni da sottoporre a coordinamento ai sensi del comma 2.
      2. La Conferenza provvede al coordinamento degli interessi della città metropolitana di Roma con gli interessi nazionali connessi alle funzioni di capitale della Repubblica, in modo da consentire alla medesima città metropolitana di Roma di svolgere adeguatamente il ruolo di capitale e di rendere sostenibile tale compito con la vita della comunità locale, nell'ambito di uno sviluppo equilibrato della regione Lazio.
      3. La Conferenza ha sede presso la città metropolitana di Roma e delibera:

          a) l'intesa sul programma degli interventi per lo sviluppo di Roma capitale e sul relativo piano finanziario di cui agli articoli 7 e 8;

          b) l'accordo sull'elenco delle operazioni o degli impianti di interesse nazionale o di competenza delle altre amministrazioni ed enti statali o di competenza della regione Lazio di cui all'articolo 9;

          c) l'accordo sull'ammontare del contributo ordinario che lo Stato annualmente trasferisce alla città metropolitana di Roma di cui all'articolo 12.